Pagare le tasse

IMU – Imposta Municipale Propria è un’imposta patrimoniale che grava sui fabbricati (con esclusione dell’immobile destinato ad abitazione principale e sue pertinenze), sui terreni agricoli e sulle aree fabbricabili. Il Contribuente deve calcolare l’imposta applicando l’aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile dell’immobile, determinata in base a criteri prestabiliti. Introdotta dall’art. 13 del decreto legge 06/2/2011 n. 201, è stata in seguito modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che ha portato, a partire dal 1 gennaio 2020, all’istituzione della “nuova IMU” e all’abrogazione della TASI.

TARI – Tassa sui Rifiuti è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in sostituzione del precedente prelievo basato sul TARES. È disciplinata dall’art. 1, commi da 641 a 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014) e dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68. Il presupposto impositivo della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Canone Unico Patrimoniale (ex TOSAP e ex ICP)
Il Canone Unico Patrimoniale sostituisce, dal 1° gennaio 2021, la Tassa di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) e l’imposta comunale sulla pubblicità il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Il tributo per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto ogni qualvolta un soggetto occupa un’area appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o un’area privata, sulla quale risulta costituita una servitù di pubblico passaggio. Sono soggette al pagamento della tassa anche le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale. La misura della tassa è correlata alla durata e alle dimensioni dell’occupazione, all’importanza dell’area occupata, al valore economico della disponibilità dell’area, anche in relazione alla specifica tipologia di occupazione, al sacrificio imposto alla collettività a causa della sottrazione dello spazio da parte del singolo.
Il tributo relativo alla Pubblicità si applica alle forme di pubblicità esterna realizzate nell’ambito dell’intero territorio del Comune, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, mediante iscrizioni, insegne, targhe, cartelli, cassonetti, pannelli, tele, striscioni, stendardi, autoveicoli, aeromobili, diffusione sonora, locandine, distribuzione di volantini, ecc. È dovuta da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso e, solidalmente, da colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetti della pubblicità.

Info
Ufficio tributi
Via Municipio n. 1 – 08017 Silanus (NU)
tel. 0785.840042
fax 0785.84273
e-mail: silanus.tributi@tiscali.it

Apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: dalle 11.00 alle 13.00
mercoledì: dalle 16:00 alle ore 17:45

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