Ordinanza n.21 del 31.08.2020

Con l’ordinanza n. 21 del 31.08.2020, con decorrenza dal 01.09.2020 e fino al 16.09.2020, il Sindaco ordina quanto segue:

  • in tutte le ore della giornata è fatto obbligo sull’intero territorio comunale l’uso di mascherine protettive delle vie respiratorie in tutti i locali aperti al pubblico e negli spazi agli stessi prossimi e/o di loro pertinenza, nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi etc.) dove per natura e caratteristiche fisiche dei detti luoghi possono formarsi assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.
    A tal proposito si ricorda che possono essere utilizzate anche mascherine di comunità purché idonee a fornire una adeguata barriera e che, al contempo, permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
    Si rammenta, altresì, che oltre all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, al fine di ridurre i contagi, in via prioritaria, occorre rispettare il distanziamento interpersonale e igienizzare in maniera accurata e costante le mani.
    Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
  • la sospensione, all’aperto o al chiuso, di tutte le manifestazioni culturali e/o altre attività alle stesse assimilabili.

Il testo integrale dell’ordinanza nell’allegato qui sotto.